Sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 20/06/2020 è stato finalmente pubblicato il Regolamento per l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

L’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici è stato istituito a norma dell’articolo 10, comma 1, della Legge n. 3 del 11 gennaio 2018, e dovrà essere tenuto e gestito dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico.

Il Regolamento prevede la suddivisione dell’elenco in di sezioni A e B, definendone gli ambiti di competenza nell’art.2:

“È iscritto nella sezione A dell’elenco …l’ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili:
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l’attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l’assistenza all’uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca” (comma 1)

“È iscritto nella sezione B dell’elenco …l’ingegnere biomedico e clinico junior che ha competenza professionale nelle attività tipiche documentabili … il concorso e la collaborazione alle attività” sopra indicate o “direttamente le attività di cui sopra che implichino l’uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.(comma 3)

Il Regolamento individua i dettagli dei requisiti di iscrizione  e precisa che la stessa è su base volontaria, ed avverrà secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale degli ingegneri da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio nazionale degli ingegneri disciplinerà con proprio regolamento da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e previo parere vincolante del Ministero della giustizia, le procedure per la certificazione delle competenze necessarie per l’iscrizione nell’elenco (art.5).

Fonte Gazzetta Ufficiale n.155 del 20/06/2020